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Condizioni Generali di Fornitura

1) OBBLIGHI DELLA SOCIETA’

  1. Con l’assunzione dell’incarico la Società si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell’attività esercitata.
  2. La Società deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatto o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all’espletamento dell’incarico; nè degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell’altrui interesse, curando e vigilando che anche i Collaboratori, mantengano lo stesso segreto professionale.

2) OBBLIGHI DEL CLIENTE

  1. Il Cliente ha l’obbligo di far pervenire tempestivamente presso la sede della Società la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico.
  2. Il Cliente deve collaborare con la Società ai fini dell’esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l’espletamento dell’incarico.
  3. Il Cliente ha l’obbligo di informare tempestivamente la Società su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all’incarico conferito mediante atti scritti.

3) INTERESSI DI MORA
Nel caso in cui i pagamenti dei compensi, delle spese e degli acconti non siano effettuati nei termini precedentemente indicati, saranno da corrispondere gli interessi di mora determinati ai sensi di Legge. (riferimento B.C.E. con maggiorazione 7 punti)

4) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Qualora il ritardo dei pagamenti di quanto dovuto dal Cliente in base alla presente lettera d’incarico si sia protratto per oltre 60 giorni rispetto al termine pattuito, la Società, ai sensi dell’art. 1456 c.c., ha facoltà di risolvere il contratto comunicando al Cliente, con lettera raccomandata a/r, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

5) RECESSO
La Società può recedere dal contratto per giusta causa. In tale circostanza ha diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l’opera svolta. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al punto 2) costituisce giusta causa di recesso. Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dalla Società in modo da non recare pregiudizio al Cliente, dandogliene comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r, con un preavviso di 30 giorni.
Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, revocando il mandato conferito. In tal caso il Cliente sarà comunque tenuto a rimborsare le spese sostenute ed a pagare il compenso dovuto per l’opera già svolta, il tutto maggiorato del 10%.

6) CLAUSOLA ARBITRALE
Le eventuali controversie tra le parti, nascenti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente contratto, saranno decide da un Arbitro, amichevole compositore, nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Brescia.
L’arbitro deciderà inappellabilmente regolando lo svolgimento del giudizio a norma degli artt. 816 e segg. del Codice di Procedura Civile.

7) ELEZIONE DI DOMICILIO
Per gli effetti della presente, le parti eleggono domicilio nei luoghi in precedenza indicati.

8) RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di incarico, si fa esplicito rimando alle norme del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), alle altre norme vigenti in materia nonché all’ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

9) FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto ovvero allo stesso collegata, sarà esclusivamente competente il Foro di Brescia.

10) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 26 giugno 2013 n.196 il Cliente autorizza la scrivente Società ELETTRO2000 Srl, al trattamento dei propri dati personali per l’esecuzione degli incarichi ad essi affidati.

11) PATTO DI RISERVATO DOMINIO
La presente fornitura-prestazione-consulenza è soggetta a quanto previsto secondo il Patto di riservato dominio, regolato ai sensi dell’art.1523 del Codice Civile.

12) RESPONSABILITA’ SOCIETA’ FORNITRICE/APPALTATRICE
La società fornitrice/appaltatrice ed i suoi subappaltatori saranno responsabili per danni, solo se essi siano stati causati da atti dolosi o colposi (anche omissivi) della società stessa, a parte i casi in cui tale responsabilità sia obbligatoria in forza di norma imperativa. La società fornitrice/appaltatrice non sarà in alcun caso responsabile per perdita di contratti o affari, perdita di dati (inclusi, a titolo non limitativo, tutti i costi per il recupero e la ricostruzione dei dati persi), perdita d’interessi, perdita di profitti od interruzioni di affari o per ogni danno diretto e consequenziale, a prescindere dalla causa o dal fondamento sui quali tale richiesta è basata.

Le parti dichiarano, anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di approvare specificatamente e conoscere le seguenti clausole:

* COMPENSO e relativo PAGAMENTO come sopra indicato.
Art.2) “obblighi del Cliente”;
Art.3) “Interessi di mora”;
Art.4) “clausola risolutiva espressa”;
Art.5) “recesso”;
Art.11) Patto di riservato dominio;
Art.12) Responsabilità fornitrice/appaltatrice